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Autovelox nel senso opposto rispetto a quello previsto: la multa è nulla

Attenzione, perchè vale solo se nel decreto prefettizio è contenuto specificamente il riferimento ad un determinato senso di marcia.

Cosa accade nel caso in cui l’autovelox sia installato nel senso opposto rispetto a quello previsto? Attenzione, perché la risposta non è così “immediata” come qualcuno vorrebbe farvi credere. Vediamo insieme cosa dice la legge alla luce delle ultime sentenze.

 

CORTE DI CASSAZIONE: ORDINANZA N. 12309/2019

L’AUTOVELOX INSTALLATO NEL SENSO DI MARCIA OPPOSTO A QUELLO PREVISTO DAL DECRETO PREFETTIZIO RENDE NULLA LA CONTRAVVENZIONE.

Il caso prende le mosse dall’opposizione presentata da un’automobilista avverso un processo verbale di contravvenzione elevato a suo carico in ordine alla violazione dell’art. 142 del codice della strada e relativo all’accertamento del superamento del limite di velocità, eseguito tramite autovelox in quanto l’apparecchio era stato installato sul lato opposto rispetto a quello per il quale ne era stata autorizzata l’installazione con il decreto prefettizio.

Il Giudice di Pace accertava la illegittima apposizione dell’autovelox ed accoglieva pertanto il ricorso presentato dall’automobilista. Contro la sentenza del Giudice di Pace, la Pubblica Amministrazione (P.A.) proponeva appello, che veniva respinto dal Tribunale.

Avverso tale decisione la P.A. proponeva ricorso per Cassazione affermando il difetto di motivazione e la violazione di legge con riferimento all’art. 4 del d.l. n. 212/2002 convertito nella legge 168/2002 e dell’art. 2 del D.M. 15/08/2007 anche in relazione al d.lgs. n. 231 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Autovelox nel senso opposto: cosa dice la Cassazione

Corte di Cassazione

La Cassazione nel respingere tutti i motivi di ricorso della P.A. ha affermato che:

“in tema di violazioni del codice della strada, se è pur vero che il più volte richiamato art. 4 del d.l. 20 giugno 2002, n. 121 (convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2002, n. 168) conferisce al prefetto la competenza ad individuare le strade o i tratti di strada in cui possono essere installati dispositivi di controllo della velocità, precisandosi che detta norma non richiede che il provvedimento prefettizio specifichi necessariamente il senso di marcia interessato dalla rilevazione, argomentando a contrario si desume che se nel decreto prefettizio è contenuto specificamente il riferimento ad un determinato senso di marcia (come accaduto nel caso sottoposto all’esame del giudice di appello), il rilevamento elettronico della velocità e la correlata attività di accertamento (con contestazione differita) degli agenti stradali intanto potranno ritenersi legittimi se riferiti all’autovelox come posizionato in conformità al decreto autorizzativo e non, invece, con riguardo ad altro autovelox posizionato sulla stessa strada e in prossimità dello stesso punto chilometrico ma sulla carreggiata o corsia opposta, che non abbiano costituito oggetto di previsione da parte dello stesso o di altro provvedimento autorizzativo”.

Dott.ssa Giovanna Galione

 

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