Dove possono circolare bici e monopattini elettrici?

Biciclette, e-bike e monopattini elettrici sono considerati velocipedi dal Codice della strada. Devono usare piste ciclabili o la carreggiata e non possono circolare sui marciapiedi. Ecco cosa dice la normativa su strisce pedonali, attraversamenti ciclabili e multe.

Persona su monopattino arancione in strada cittadina al tramonto, indossa casco e zaino.

Informazioni chiave:

  • Bici, e-bike e monopattini elettrici sono velocipedi e devono usare piste ciclabili o il margine destro della carreggiata.
  • È vietato circolare o sostare sul marciapiede, salvo condurre il mezzo a mano.
  • Sulle strisce pedonali bisogna scendere dalla bici; si può restare in sella solo negli attraversamenti ciclabili.

Biciclette, e-bike e monopattini elettrici sono classificati dal Codice della strada come velocipedi. In quanto tali, devono circolare sulle piste ciclabili, sulle corsie ciclabili o lungo la carreggiata, il più vicino possibile al margine destro. La circolazione su marciapiedi e strisce pedonali è soggetta a regole precise, la cui violazione comporta sanzioni amministrative.

Dove devono circolare bici e monopattini elettrici

L’articolo 182, comma 9, del Codice della strada stabilisce che i velocipedi devono transitare sulle piste ciclabili, sulle corsie ciclabili o sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, quando presenti. Le stesse regole si applicano a biciclette tradizionali, e-bike e monopattini elettrici, tutti equiparati alla categoria dei velocipedi.

In assenza di infrastrutture ciclabili dedicate, bici e monopattini devono procedere lungo la carreggiata, mantenendosi il più possibile sul margine destro, come previsto dall’articolo 143, comma 2.

Si può andare in bici sul marciapiede

No. Il marciapiede, secondo l’articolo 3, comma 33, del Codice della strada, è la parte della strada destinata esclusivamente ai pedoni, rialzata o delimitata rispetto alla carreggiata. Le biciclette e i monopattini elettrici non possono percorrerlo, a meno che non vengano condotti a mano, usando la comune diligenza e prudenza.

L’articolo 158, comma 1, lettera H, precisa inoltre che anche la fermata e la sosta delle biciclette sui marciapiedi sono vietate, salvo diversa segnalazione. Questi mezzi devono essere parcheggiati nelle apposite rastrelliere o in modo da non intralciare il passaggio di pedoni e altri mezzi in transito.

Le sanzioni per chi viola le regole sulla circolazione in bici

Le multe previste per i ciclisti che non rispettano le norme sulla circolazione dei velocipedi variano in base all’infrazione commessa:

  • Transito sul marciapiede (violazione art. 143): multa da 42 a 173 euro.
  • Sosta o fermata sul marciapiede (violazione art. 158): sanzione da 87 a 328 euro.
  • Mancato utilizzo delle piste ciclabili (violazione art. 182): sanzione da 26 a 102 euro.

Si può attraversare sulle strisce pedonali in bicicletta

L’attraversamento sulle strisce pedonali restando in sella alla bicicletta è una delle situazioni più fraintese tra i ciclisti. L’articolo 182, comma 4, stabilisce che i ciclisti devono condurre il mezzo a mano quando possono rappresentare un intralcio o un pericolo per i pedoni.

Il Regolamento di esecuzione del Codice della strada, all’articolo 377, comma 2, aggiunge che in caso di attraversamento di carreggiate a traffico intenso, o in ogni altra circostanza in cui sia opportuno, il ciclista deve scendere e procedere a piedi.

La ragione è di natura giuridica: il ciclista in sella è equiparato a un conducente di un velocipede, non a un pedone. Le strisce pedonali sono riservate al transito pedonale, quindi il ciclista deve scendere dalla bici per ottenere lo status di pedone e il diritto di precedenza.

Chi attraversa le strisce pedonali restando in sella rischia una multa da 26 a 102 euro (art. 190 del Codice della strada) e, in caso di incidente, anche la responsabilità assicurativa e legale.

Attraversamento ciclabile: quando si può restare in sella

Esiste un solo caso in cui il ciclista può attraversare una carreggiata senza scendere dalla bicicletta: in presenza di un attraversamento ciclabile. Si tratta di una corsia trasversale alla carreggiata, riservata ai velocipedi, riconoscibile grazie a una segnaletica orizzontale con linee discontinue e a un’apposita segnaletica verticale.

In questi spazi, contigui alle strisce pedonali ma separati, i ciclisti possono restare in sella e hanno la precedenza rispetto ai mezzi in arrivo. La precedenza, però, non è assoluta: la visibilità deve essere buona e non si deve mettere a rischio la sicurezza degli altri utenti della strada.

Gli attraversamenti ciclabili sono ancora poco diffusi in Italia e sono stati introdotti di recente in alcune città più attente alle politiche di mobilità urbana.

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