Nel linguaggio delle assicurazioni auto due parole ricorrono spesso: premio e quietanza. Il premio è la somma che si paga per avere la copertura, la quietanza è la prova che quel pagamento è avvenuto. Conoscere bene questi concetti aiuta a leggere con più sicurezza i documenti della polizza e a evitare equivoci con la compagnia.
Premio assicurativo: definizione, calcolo e pagamento
Il premio assicurativo è la somma che l’assicurato versa alla compagnia per ottenere la copertura dei rischi previsti dal contratto. In ambito auto comprende la responsabilità civile obbligatoria e, se presenti, le garanzie facoltative come furto incendio, Kasko, eventi naturali e altre estensioni.
Il valore del premio viene determinato tenendo conto di diversi fattori, tra cui:
– caratteristiche dell’auto (cilindrata, potenza, valore commerciale);
– profilo dell’assicurato (età, residenza, uso del mezzo);
– storico dei sinistri e classe di merito (bonus-malus);
– garanzie aggiuntive scelte e livello delle franchigie;
– durata del contratto e modalità di pagamento.
Il calcolo parte da una tariffa base definita dalla compagnia, alla quale si applicano maggiorazioni o riduzioni in funzione del rischio. Un conducente senza sinistri negli ultimi anni può ottenere condizioni più favorevoli rispetto a chi ha avuto molti incidenti. Allo stesso modo, un’auto di valore elevato comporta un premio maggiore rispetto a una utilitaria con valore commerciale ridotto.
Di solito il premio si paga in anticipo, all’inizio del periodo coperto dalla polizza. Può essere versato in un’unica soluzione annuale oppure in più rate se previsto dal contratto. Il pagamento entro la scadenza mantiene attiva la copertura senza interruzioni.
Il mancato pagamento del premio alle scadenze previste può comportare la sospensione della garanzia e, se il ritardo si prolunga, l’inefficacia del contratto. Le modalità precise sono regolate dall’articolo 1901 del Codice Civile e dalle condizioni generali predisposte dalla compagnia.
Quietanza assicurativa: significato, contenuto e perchè conservarla
La quietanza assicurativa è il documento che certifica l’avvenuto pagamento del premio. È una ricevuta rilasciata dalla compagnia o dall’intermediario che attesta che l’assicurato ha versato quanto dovuto per il periodo di copertura indicato.
In genere la quietanza riporta:
– dati della polizza (numero e intestatario);
– importo del premio pagato, con eventuale dettaglio di imposte e contributi;
– data del pagamento e periodo di copertura;
– modalità con cui è stato effettuato il pagamento;
– dati e firma della persona o struttura autorizzata a incassare il premio.
Sì. Molte compagnie emettono quietanze in formato elettronico, inviate via e-mail o rese disponibili in area riservata. Anche in questo caso il documento ha valore di ricevuta di pagamento.
La quietanza dimostra che il premio è stato pagato correttamente. È utile in caso di contestazioni, verifiche interne o controlli successivi. In presenza di controversie, la quietanza rappresenta la prova documentale dell’avvenuto versamento.
È prudente conservarla per almeno cinque anni dalla data del pagamento. In questo intervallo possono emergere controlli, richieste di chiarimento o necessità di ricostruire la storia dei pagamenti relativi alla polizza auto.
Differenze tra premio e quietanza
Il premio è la somma dovuta per la copertura assicurativa. La quietanza è il documento che certifica che questa somma è stata pagata. Il primo è un elemento economico del contratto, la seconda è una prova scritta dell’adempimento.
Estratti conto bancari, ricevute POS o conferme di pagamento online possono supportare la prova, ma la quietanza resta il documento specifico previsto dalla pratica assicurativa. Avere una quietanza ordinata e facilmente reperibile semplifica ogni verifica successiva.
La validità della polizza dipende dal pagamento del premio nei tempi previsti, non dal semplice possesso della quietanza. Tuttavia, la quietanza è il mezzo più diretto per dimostrare che il pagamento è avvenuto.
Tabella comparativa: premio, quietanza e altri documenti
| Termine | Che cos’è | Chi lo emette o lo paga | Quando interviene | A cosa serve |
|---|---|---|---|---|
| Premio assicurativo | Somma dovuta dall’assicurato alla compagnia per la copertura. | Viene versato dall’assicurato alla società o all’intermediario. | All’inizio del periodo di copertura e alle eventuali scadenze successive. | Mantiene attiva la garanzia per il periodo contrattuale. |
| Quietanza assicurativa | Ricevuta che attesta l’avvenuto pagamento del premio. | È emessa dalla compagnia o dall’intermediario autorizzato. | Dopo l’incasso del premio, per il periodo indicato nel documento. | Dimostra che l’assicurato ha adempiuto al pagamento dovuto. |
| Polizza | Documento contrattuale che definisce diritti e obblighi delle parti. | È predisposta dalla compagnia e sottoscritta dal contraente. | Al momento della stipula e in occasione di eventuali rinnovi. | Contiene le condizioni generali e particolari della copertura. |
| Appendice | Documento che modifica o integra una polizza esistente. | È emessa dalla compagnia e accettata dal contraente. | Quando si modificano dati, garanzie, massimali o altre condizioni. | Aggiorna il contenuto del contratto senza stipularne uno nuovo. |
| Certificato assicurativo | Attestazione che riporta gli estremi della copertura RC Auto. | È rilasciato dalla compagnia all’atto del pagamento del premio. | All’inizio del periodo assicurato e ad ogni rinnovo. | Serve a dimostrare alle autorità che la copertura obbligatoria è attiva. |
Riferimenti normativi
Le nozioni di premio e quietanza trovano base nel Codice Civile, in particolare negli articoli dedicati al contratto di assicurazione (artt. 1882 e seguenti) e nelle norme sul pagamento del premio e le conseguenze del mancato versamento (art. 1901). Il Codice delle Assicurazioni private (D.lgs. 209/2005) e i regolamenti emanati da IVASS disciplinano inoltre la trasparenza delle condizioni contrattuali e le informazioni che devono essere rese al contraente, inclusi documenti come polizza, quietanza e certificato.
Fonti: Gazzetta Ufficiale, Lefebvregiuffre – Aggiornato il: 2 Dicembre 2025.
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