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Targa monopattini elettrici 2025: cosa prevede il Decreto 210/2025. Come funziona e le multe.

Targa monopattini elettrici 2025: tutte le novità introdotte dal Decreto 210/2025 con obblighi, scadenze e sanzioni previste.

Con l’adozione del Decreto n. 210 del 27 giugno 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dato attuazione concreta alle disposizioni del codice della strada che prevedono l’obbligo di dotazione di un contrassegno identificativo per i monopattini elettrici. Il provvedimento definisce nel dettaglio le caratteristiche tecniche, le modalità di applicazione, i criteri di assegnazione e le responsabilità dei proprietari, rendendo pienamente operativa una norma attesa dal 2019.

Vediamo le domande più frequenti sul contenuto del decreto e le risposte formulate sulla base del testo ufficiale, con l’obiettivo di fornire un quadro chiaro e completo ai cittadini, alle amministrazioni e agli operatori del settore.

Qual è l’obiettivo del Decreto n. 210 del 27 giugno 2025?

Il decreto disciplina i criteri e le modalità per la stampa, la richiesta e il rilascio del contrassegno identificativo per monopattini elettrici, al fine di garantirne la tracciabilità, l’autenticità e la sicurezza, in attuazione della legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, comma 75-vicies quater.


Quali sono le dimensioni della targa identificativo per i monopattini elettrici?

Il contrassegno è rettangolare e misura 50 millimetri di larghezza per 60 millimetri di altezza.

Che caratteristiche tecniche deve avere il contrassegno identificativo?

Deve essere plastificato, non rimovibile, con fondo bianco retroriflettente (riflettanza minima 34%) e caratteri neri. Include elementi di sicurezza come l’emblema della Repubblica Italiana, incisioni antistrappo e serigrafie anticontraffazione.

Da chi è prodotto e stampato il contrassegno per i monopattini elettrici?

Il contrassegno è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in conformità alle disposizioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Dove deve essere applicato il contrassegno identificativo sul monopattino?

Va applicato sul parafango posteriore nell’apposito alloggiamento. In assenza, deve essere posizionato sul piantone dello sterzo nella parte anteriore, tra 0,20 e 1,20 metri dal suolo.


Quali materiali deve evitare il supporto su cui viene applicato il contrassegno?

La superficie deve essere rigida, liscia, pulita e priva di rivestimenti siliconici o sostanze che limitino l’adesività del contrassegno.

Come deve essere orientata e posizionata la targa adesiva sul monopattino?

Il lato corto del contrassegno deve essere disposto orizzontalmente, con i caratteri leggibili dall’alto verso il basso, orientati da sinistra a destra. L’inclinazione massima consentita rispetto alla verticale è di 5 gradi.

Il contrassegno può essere coperto da accessori o strutture del veicolo?

No, deve essere visibile e leggibile in ogni momento, non può essere coperto da cornici, accessori o elementi strutturali del monopattino.

Come viene generata la combinazione alfanumerica univoca della targa?

La combinazione è generata da un applicativo informatico dedicato del Ministero, secondo criteri prestabiliti, ed è univoca per ogni veicolo.

Quali lettere e numeri sono utilizzabili nella composizione della targa?

Le lettere partono dalla B e progrediscono in sequenza (escludendo A, E, I, O, Q, U), mentre i numeri vanno dal 2 al 9. La sequenza è composta da tre lettere e tre numeri, disposti su due righe.

Come vengono generate le combinazioni alfanumeriche?

Le combinazioni sono generate tramite un sistema informatico del Ministero:
– tre caratteri alfabetici scelti da un set ristretto (esclusa la A)
– tre numeri da 2 a 9
– la sequenza è univoca e progressiva
– sono escluse le combinazioni riservate o ritenute inidonee


Sono previste combinazioni riservate o non ammesse?

Sì, alcune combinazioni sono escluse per usi istituzionali o ritenute non idonee ai fini della pubblica sicurezza.

Qual è il significato della sigla “M.E.F.” riportata sul contrassegno?

Indica il Ministero dell’Economia e delle Finanze. La sigla è visibile sotto la superficie plastificata, come ulteriore misura anticontraffazione.

Cosa succede in caso di errata applicazione del contrassegno?

Una volta applicato, non può essere rimosso né riposizionato senza comprometterne l’integrità. In caso di mancata o errata applicazione, si applicano le sanzioni previste dalla legge (da 100 a 400 euro).

Come va preparata la superficie prima di applicare la targa?

La superficie va pulita accuratamente, rimuovendo la pellicola protettiva del contrassegno, che deve aderire senza pieghe o bolle.

Il contrassegno può essere riposizionato dopo l’applicazione?

No. È progettato per una sola applicazione. Qualsiasi tentativo di rimozione ne compromette l’integrità e ne invalida la funzione identificativa.

Chi stabilisce i criteri di stampa e distribuzione del contrassegno?

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tramite il Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione, in accordo con il Ministero dell’Interno e l’Istituto Poligrafico.

Quali sono i riferimenti normativi che giustificano questo obbligo?

L’articolo 1, comma 75-vicies quater, della legge 160/2019, come modificato dalla legge 177/2024, ha istituito l’obbligo del contrassegno identificativo per i monopattini elettrici.

Il contrassegno deve essere visibile di giorno e di notte?

Sì. Deve essere perfettamente leggibile in qualsiasi condizione di luce, da una distanza ragionevole.

Il decreto disciplina anche l’associazione tra targa e proprietario?

Sì. Ogni combinazione alfanumerica è associata ai dati anagrafici del proprietario tramite registro ministeriale informatizzato.

Qual è il ruolo dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in questo processo?

Si occupa della produzione e stampa del contrassegno, secondo le specifiche tecniche e di sicurezza definite dal decreto.

Quando sono entrate in vigore le nuove regole per i monopattini elettrici?

Le modifiche al codice della strada relative ai monopattini elettrici sono entrate in vigore il 14 dicembre 2024. Tuttavia, alcune disposizioni hanno richiesto decreti attuativi per poter diventare effettive.

È obbligatoria la targa per i monopattini elettrici?

Sì. Il contrassegno identificativo (la cosiddetta “targa”) è obbligatorio per tutti i monopattini elettrici. La misura è diventata effettiva con il Decreto n. 210 del 27 giugno 2025, emesso dal Capo Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione.

È obbligatoria l’assicurazione per i monopattini elettrici?

Sì. L’assicurazione di responsabilità civile verso terzi (RCA) è ora obbligatoria per tutti i monopattini elettrici identificati con targa.

Quali sono le sanzioni previste per chi circola senza targa o assicurazione?

La multa per mancata targa o assicurazione va da 100 a 400 euro, come previsto dalla legge 160/2019.

Quali sono i limiti di velocità per i monopattini?

– 20 km/h su strade urbane
– 6 km/h nelle aree pedonali
Le multe per eccesso di velocità sono comprese tra 50 e 250 euro.

Su quali strade possono circolare i monopattini elettrici?

Solo su strade urbane con limite massimo di 50 km/h
Vietato circolare su:
– strade extraurbane
– gallerie
– marciapiedi (anche per la sosta, salvo aree dedicate)
Consentita la circolazione su piste ciclabili urbane
Vietata la circolazione su piste ciclabili extraurbane
Chi viola queste regole rischia una multa tra 100 e 400 euro.

L’uso del casco è obbligatorio?

Sì. Dal 14 dicembre 2024 l’obbligo del casco è stato esteso a tutti i conducenti di monopattini, non solo ai minorenni.Quali altri equipaggiamenti devono avere i monopattini?
– indicatori luminosi di direzione
– segnalatori di frenataLe multe per mancato rispetto di questi obblighi vanno da 50 a 250 euro.

Qual è l’età minima per guidare un monopattino elettrico?

L’età minima è 14 anni.

Ci sono regole sulla conduzione del mezzo?

Sì. È obbligatorio:
– tenere entrambe le mani sul manubrio
– non trasportare persone, animali o oggetti
– non farsi trainare da altri veicoli

Le stesse regole valgono per i monopattini a noleggio?

Sì, con due precisazioni:
– l’utente deve procurarsi un casco personale, non fornito dalla società
– le aziende devono impedire la circolazione oltre i confini consentiti tramite blocco automatico del veicolo.

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