L’autovelox fisso non può essere installato dove manca la banchina

Giovanna Galione
18/11/2019

L’autovelox fisso non può essere installato dove manca la banchina

L’AUTOVELOX FISSO NON PUO’ ESSERE INSTALLATO ANCHE SE AUTORIZZATO DAL PREFETTO SULLA STRADA DOVE MANCA LA BANCHINA

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIV., SENTENZA N. 16622/19 depositata il 20 Giugno 2019

Un automobilista proponeva ricorso al Giudice di Pace avverso il verbale di accertamento elevato dalla Polizia Municipale, in ordine alla violazione dell’art. 142, comma 8 Codice della Strada, avvenuta attraverso apparecchiatura elettronica, per avere circolato con il proprio veicolo alla velocità di 76 km/h (ridotta a 71 km/h per il computo della prescritta tolleranza), in violazione del limite di 50 km/h vigente su quel tratto di strada. Il ricorso veniva accolto.

Il Tribunale in totale riforma della sentenza del Giudice di Pace, accoglieva il ricorso della P.A. L’automobilista proponeva ricorso per Cassazione denunciando la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 delle cc.dd. preleggi, degli artt. 2 e 3 C.d.S. in relazione all’art. 4 del d.l. n. 121/2002 (conv. nella legge168/2002) e agli artt. 200 e 201 C.d.S. , avuto riguardo alle definizioni delle caratteristiche di “strada urbana di scorrimento” ovvero ai requisiti minimi che tale tipo di strade devono avere per essere considerati tali, ai sensi del citato art. 2, comma 3, lett. d) C.d.S., e per consentire, a norma del menzionato art. 4 del d.l. n. 121/2002 (conv. nella legge168/2002), l’installazione di apparecchi automatici per il controllo della velocità a distanza, senza obbligo di contestazione immediata della violazione dei relativi limiti prescritti ai sensi dei predetti artt. 200 e 201 C.d.S..

 

La Cassazione accoglie il ricorso

La Cassazione nell’accogliere il ricorso dell’automobilista ha specificato che:

“L’utilizzazione degli apparecchi di rilevazione elettronica della velocità (cc.dd. autovelox) nei centri urbani è consentita solo con le postazioni mobili alla presenza degli agenti accertatori di polizia, mentre le postazioni fisse ed automatiche possono considerarsi legittimamente installabili solo sulle strade urbane a scorrimento, previa autorizzazione del Prefetto.

Difatti il sistema delineato dal d.lgs n. 285/1992 (meglio noto come “codice della strada”) è improntato sulla regola della contestazione immediata delle infrazioni, ammettendo la contestazione differita esclusivamente quando la strada abbia determinate caratteristiche tecniche che rendono pericoloso ordinare l’arresto del mezzo per effettuare la contestazione immediata (con riferimento alla valutazione di molteplici fattori, tra i quali il tasso di incidentalità, le condizioni strutturali del piano viabile, del traffico e quelle afferenti alla salvaguardia della sicurezza nell’effettuazione dell’accertamento).

In particolare il Codice della Strada – con la previsione di cui all’art. 201, comma 1 bis – ammette la possibilità di procedere alla contestazione non immediata dell’infrazione al codice della strada mediante la postazione di un autovelox esclusivamente sulle autostrade, strade extraurbane secondarie e strade urbane di scorrimento, delineando nel contempo le caratteristiche minime che ciascuna delle stesse tipologie di strade devono presentare per potersi qualificare come tali (art. 2, commi 2 e 3, lett. a) b) c) e d).

(……) Con riferimento specifico alla violazione contestata al ricorrente, l’art. 2 comma 3, lettera d), C.d.s individua i requisiti minimi per qualificare una strada quale “strada urbana a scorrimento”. In particolare, il dettato normativo sancisce che per strada urbana di scorrimento si deve intendere una strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate, per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate (…)

La relativa disciplina integrativa di riferimento (specificamente ricompresa nell’art. 4 del d.l. 20 giugno 2002, n. 121 conv. dalla legge n. 168 del 2002) stabilisce inoltre, che mentre nelle autostrade e strade extraurbane principali gli organi di polizia stradale possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico – secondo le direttive fornite dal Ministero dell’Interno e sentito il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel caso, invece, delle strade extraurbane secondarie e delle strade urbane a scorrimento è necessario un apposito provvedimento del Prefetto che autorizzi la relativa installazione o utilizzazione(avendo, infatti tale autorità amministrativa il compito di selezionare le strade sulle quali procedere con il controllo a distanza). Detto provvedimento prefettizio, reso allo scopo di consentire la possibilità di usare apparecchiature automatiche senza presidio per il rilevamento delle infrazioni relative al superamento dei limiti di velocità, deve essere adottato in presenza dei requisiti dettati dalla legge, non potendo il Prefetto fare riferimento, mediante una interpretazione estensiva, a criteri diversi previsti dal codice della strada (……)

Da ciò consegue l’affermazione del principio (…) secondo cui: “il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità, senza obbligo di fermo immediato del conducente, previsto dall’art. 4 del d.l. 20 giugno 2002, n. 121 può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante il rinvio alla classificazione di cui all’art. 2, commi 2 e 3, c.d.s. 1992, e non altre, dovendo perciò, considerarsi illegittimo- e, pertanto, disapplicabile nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa – il provvedimento prefettizio che abbia autorizzato l’installazione delle suddette apparecchiature in una strada urbana che non abbia tutte le caratteristiche “minime” della “strada urbana di scorrimento”, in base alla definizione recata dal comma 2, lett. D), del citato art. 2Cc.d.s” (cfr Cass. N. 7872/2011 e Cass n. 5532/2017).

Dott.ssa Giovanna Galione

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