Monopattini elettrici: no all’equiparazione alle bici. La risoluzione in Commisione Trasporti.

Gianluca Pezzi
10/01/2020

Monopattini elettrici: no all’equiparazione alle bici. La risoluzione in Commisione Trasporti.

E’ giusto equiparare i monopattini elettrici alle bici? No, secondo il forzista Roberto Rosso, che ha presentato in Commissione Trasporti una risoluzione per chiedere al governo di non equiparare i monopattini elettrici ai velocipedi finchè non verrà conclusa la fase di sperimentazione, per consentire al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un’adeguata valutazione dei dati raccolti ed assicurare l’incolumità dei pedoni e dei conduttori degli stessi monopattini.

Nella Manovra di Bilancio 2020, era passato un emendamento presentato da Italia Viva e approvato dalla commissione Bilancio del Senato che equiparava i monopattini elettrici ai velocipedi:

I monopattini che rientrano nei limiti di potenza e velocità definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 Giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, sono equiparati ai velocipedi di cui al co- dice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Un emendamento che ha aperto la strada a tutta una serie di dubbi interpretativi, riassunti nella risoluzione dei giorni scorsi e che riportiamo qui sotto:

Atto Camera Risoluzione in commissione 7-00395
presentato da ROSSO Roberto
testo di Mercoledì 8 gennaio 2020, seduta n. 284

La IX Commissione, premesso che:

  • la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), con l’articolo 1, comma 102, ha previsto la possibilità di autorizzare la sperimentazione della circolazione su strada di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard e monopattini;
  • il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019 ha dato attuazione a tale disposizione, dettando regole per lo svolgimento della sperimentazione della circolazione su strada dei dispositivi per la micromobilità elettrica;
  • il decreto, all’articolo 2, ha individuato e definito i dispositivi per la micromobilità elettrica ammessi alla sperimentazione, ricomprendendo tra questi i monopattini; per i monopattini, in quanto dispositivi non auto-bilanciati, è stata prevista la dotazione di un motore elettrico con potenza nominale non superiore a 500 Watt. Inoltre, il medesimo articolo ha disposto che i monopattini e gli altri dispositivi per la micromobilità in grado di sviluppare velocità superiori a 20 km/h debbano essere dotati di un regolatore di velocità, configurabile per il rispetto del suddetto limite, nonché di un limite di velocità non superiore a 6 km/h per l’utilizzo all’interno di aree pedonali;
  • l’articolo 50 del codice della strada definisce le caratteristiche dei velocipedi, prevedendo che all’interno di questa categoria possano rientrare le biciclette a pedalata assistita dotate di motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0.25 kW che non possa superare la velocità di 25 km/h;
  • la legge 27 dicembre 2019, n. 160, all’articolo 1, comma 75, ha equiparato i monopattini elettrici di cui al sopracitato decreto ministeriale ai velocipedi di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tale equiparazione rischia di produrre una serie di criticità e di incongruenze nella normativa vigente in materia di circolazione di veicoli, nonché in materia di sicurezza stradale;
  • in primo luogo, è necessario coordinare le disposizioni di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e quelle di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 4 giugno 2019 per quanto riguarda la potenza massima dei motori elettrici ammessa, nonché, per quanto attiene alla sicurezza stradale, si pone un problema di individuazione di limiti di velocità uniformi, che, a legislazione vigente, divergono per velocipedi e monopattini elettrici;
  • l’articolo 7 del decreto ministeriale 4 giugno 2019 ha previsto che la sperimentazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica, tra cui i monopattini, potesse essere autorizzata entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto medesimo e che le sperimentazioni autorizzate si potessero concludere entro i 24 mesi successivi alla medesima data;
  • ad oggi sono numerose le amministrazioni comunali che hanno avviato la sperimentazione, ancora in corso di svolgimento, sulla circolazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica, investendo anche risorse economiche per la realizzazione e l’installazione di una specifica segnaletica stradale;
  • la finalità della sperimentazione era quella di raccogliere dati al fine di valutare la fattibilità e la successiva regolazione della circolazione di dispositivi per la micromobilità elettrica, in particolare per quanto attiene ai profili inerenti alla sicurezza stradale. A tal fine, il comma 2 dell’articolo 7 del decreto ministeriale 4 giugno 2019, dispone che i comuni debbano comunicare le risultanze della sperimentazione intrapresa entro tre mesi dalla sua conclusione;
  • nella seduta della Camera dei deputati del 23 dicembre 2019, in occasione dell’esame della legge di bilancio per l’anno 2020 e per il triennio 2020-2022 il Governo ha accolto l’ordine del giorno n. 9/2305/429 che lo impegna a valutare l’opportunità di individuare gli strumenti più idonei al fine di consentire la conclusione delle sperimentazioni in corso sulla circolazione su strada di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, e di garantire pienamente la sicurezza stradale, anche valutando gli effetti del disposto di cui al comma 75, articolo 1, della legge n. 160 del 2019 al fine di disporre una temporanea sospensione ovvero il differimento dell’applicazione,

impegna il Governo:

  • al fine di garantire pienamente la sicurezza stradale e di evitare che le risorse investite dai comuni nelle sperimentazioni sulla circolazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica possano non avere utilità, ad adottare iniziative per sospendere l’applicazione dell’equiparazione dei monopattini elettrici ai velocipedi di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino alla conclusione delle sperimentazioni già avviate in Italia, consentendo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un’adeguata valutazione dei dati raccolti;
  • ad assumere con urgenza tutte le iniziative necessarie a garantire pienamente la sicurezza stradale alla luce dell’equiparazione dei monopattini elettrici ai velocipedi, in particolare per quanto riguarda l’incolumità dei pedoni e dei conduttori degli stessi monopattini.

«Rosso, Maccanti, Rotelli, Mulè, Sozzani, Zanella, Pentangelo».

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