catene da neve

Catene da neve e pneumatici invernali: cosa dice la legge

Cosa dice la normativa sugli obblighi di catene da neve, pneumatici invernali, sull'uso delle calze da neve e su quali assi montarle.

Facciamo chiarezza sulla normativa che riguarda le ordinanze che impongono l’uso di catene da neve o pneumatici invernali. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti era già intervenuto con la “Direttiva sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve” Prot. RU1580 del 16.01.2013.

Grazie agli amici dell’ASAPS che hanno pubblicato un articolo molto completo, ripassiamo insieme cosa dice la legge, con le ultime disposizioni che regolano la materia. LuckyWP Table of Contents

Le ordinanze

obbligo catene da neve

L’ente proprietario della strada, con ordinanza, può “prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi anti-sdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e su ghiaccio”.

Tale prescrizione, legata ad un arco temporale fisso indipendentemente dalla reale situazione atmosferica, che viene osservata sia avendo gli pneumatici invernali montati sia le catene a bordo, differisce pertanto da quella – ancora possibile – che può essere disposta con apposita Ordinanza e resa nota unicamente dal cartello “Catene per neve obbligatorie” previsto dal Regolamento di attuazione del Codice della strada. Essendo però questo cartello collocato in via permanente e senza ulteriori prescrizioni che ne chiariscano la vigenza, tale prescrizione deve ritenersi valida esclusivamente a precipitazione nevosa in atto o con fondo stradale innevato o ghiacciato, in qualunque periodo dell’anno.

 

Senza catene o pneumatici invernali, multe da 87 a 354 €.

Gli organi di polizia stradale possono verificare il rispetto dei relativi obblighi imposti e, in caso di mancanza od inefficienza dei dispositivi prescritti (pneumatici invernali o catene), procedere all’applicazione della sanzione amministrativa da 87 a 345 €.

E’ anche possibile che venga ordinato di non proseguire la marcia fino a quando non se ne siano dotati ovvero, se si trovano sulle autostrade o strade extraurbane principali di abbandonare l’autostrada.

Le catene da neve: cosa fare con la trazione anteriore e con la trazione posteriore

I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo

Devono essere montati almeno sulle ruote degli assi motori: quindi per i veicoli a trazione anteriore o posteriore sarà sufficiente montare le catene solo su un unico asse, mentre nel caso di veicoli a trazione integrale le catene andranno montate su entrambi gli assi.

Cosa fare con i quattro ruote motrici

La normativa non prevede alcuna deroga per i veicoli a quattro ruote motrici i quali, pertanto, devono essere anch’essi equipaggiati con catene o pneumatici invernali laddove prescritti.

Pneumatici invernali

I pneumatici sono identificati dalla marcatura M+S (ovvero “MS”, “M/S”, “M-S”, “M&S”), che significa mud & snow, ovvero fango e neve, ed è posta sul fianco dello pneumatico stesso. Solo questa tipologia può essere considerata equivalente alle catene da neve omologate e, quindi, in grado di rispettare gli obblighi di legge.

pneumatici invernali m s

E’ possibile che siano presenti anche altri simboli aggiuntivi come una montagna stilizzata, fiocchi di neve: in Italia non sono obbligatori per legge e sono quindi da intendersi come una ulteriore indicazione da parte del costruttore circa le caratteristiche prestazionali del prodotto in caso di fondo innevato.

Pneumatici invernali: si può metterli solo su due ruote?

La Direttiva, mentre precisa che le acatene devono essere montati almeno sulle ruote degli assi motori, nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, ne raccomanda l’installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Si possono usare gli pneumatici chiodati?

gomme chiodate

Gli pneumatici chiodati sono disciplinati dalla Circolare del Ministro dei trasporti e dell’aviazione civile n° 58/71 del 22.10.1971, la quale prevede quanto segue:

Caratteristiche degli pneumatici chiodati:

  • sporgenza dei chiodi dalla superficie dello pneumatico non superiore a 1,5 mm;
  • numero di chiodi per ruota compreso tra un minimo di 80 e un massimo di 160, a partire dalla misura più piccola fino a quella più grande dei pneumatici.

La circolazione dei veicoli muniti di pneumatici con chiodi è subordinata alle seguenti condizioni:

  • limite massimo di velocità, di 90 km/h lungo la viabilità ordinaria e 120 km/h in autostrada;
  • applicazione di bavette paraspruzzi dietro le ruote posteriori;
  • montaggio di pneumatici chiodati su tutte le ruote dei veicoli e dei loro eventuali rimorchi;
  • divieto dell’uso di pneumatici chiodati su veicoli di peso complessivo superiore a 35 q.;
  • uso degli pneumatici chiodati limitatamente alla marcia su ghiaccio nel periodo 15 novembre-15 marzo.

“Calze da neve” ok ma solo se UNI EN 1662-1:2020

calze da neve

Nel 2021 il Consiglio di Stato aveva emanato una sentenza nella quale si chiariva che definiva tali dispositivi come non conformi alle norme nazionali e pertanto non utilizzabili.

Nel frattempo però, con l’emanazione della norma UNI EN 1662-1:2020, le calze da neve potranno essere utilizzati, se omologati a tale normativa.

Pertanto, in attesa del Decreto Ministeriale di recepimento della nuova norma che autorizzerà l’utilizzo delle cosiddette “calze da neve”, il Ministero dell’Interno con circolare del 27.10.2022, ha dato disposizioni di non sanzionare l’eventuale utilizzo.

Cosa fare con moto e ciclomotori?

I ciclomotori a due ruote ed i motocicli sono esclusi dall’obbligo di pneumatici invernali o catene, ma nel periodo di vigenza dell’obbligo, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

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