Corte Ue: risarcimenti in ogni Paese per il Dieselgate Volkswagen

Gianluca Pezzi
09/07/2020

Corte Ue: risarcimenti in ogni Paese per il Dieselgate Volkswagen
WOLFSBURG, GERMANY - SEPTEMBER 23: General view of Volkswagen car manufacture plant during sunset on September 23, 2015 in Wolfsburg, Germany. Volkswagen CEO Martin Winterkorn has today resigned from all of his duties. Winterkorn and other members of the supervisior board met today at the headquarters to discuss the Volkswagen Diesel emission scandal, which affects 11 million vehicles worldwide. (Photo by Alexander Koerner/Getty Images)

Parte dall’associazione consumatori austriaci Vki la causa legale che ha visto esprimersi la Corte di Giustizia dell’Unione Europea in merito ai risarcimenti del caso Dieselgate Volkswagen. In precedenza la casa automobilistica tedesca aveva contestato la competenza dei giudici austriaci, con Vki che si era quindi rivolti alla Corte Europea. In linea generale la Corte ha deliberato che un costruttore di automobili che abbia venduto veicoli “illecitamente manipolati” in altri Stati membri dell’Ue diversi da quello in cui ha sede, può essere citato in giudizio nei Tribunali di quegli stessi Stati membri.

In sostanza, le automobili prodotte in Germania ma acquistate in un altro Paese sono oggetto di giurisdizione degli organismi di giustizia del Paese in cui è avvenuto l’acquisto. Il motivo è semplice: il danno subito dall’acquirente si concretizza nello Stato membro in cui ha acquistato il veicolo.

In precedenza Volkswagen aveva contestato la competenza dei giudici austriaci, con Vki che si era quindi rivolta alla Corte Europea. Tornando quindi alla causa vinta dall’associazione austriaca, per la Corte il luogo dell’evento generatore del danno è la Germania, ma il luogo in cui il danno si è concretizzato è l’Austria, dove sono stati acquistati i veicoli dotati di “defeat device”.

Dato che il sistema “taroccava” i valori di emissioni, secondo Vki i consumatori non avrebbero effettuato l’acquisto oppure avrebbero ottenuto un prezzo inferiore del 30%. In particolare, proprio per la presenza del “defeat device”, il loro valore era più basso al prezzo effettivamente pagato. Proprio questa differenza tra prezzo e valore effettivo costituisce il danno subito dai consumatori.

Non solo: secondo la Corte, quando il costruttore automobilistico vende veicoli in altri Stati membri “può ragionevolmente attendersi di essere citato” davanti ai Tribunali dei rispettivi Paesi.

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